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Arcari & Di Dio

Tax Credit Affitti: arriva la circolare ma manca ancora un provvedimento

di Leonardo Di Dio
Il Tax Credit sugli affitti inizia a prendere forma, anche se manca ancora il provvedimento contenente la procedura da seguire per la cessione del credito al locatore o a terzi.

L'Agenzia delle Entrate ha per il momento pubblicato i seguenti documenti:
- comunicato stampa
- risoluzione con individuazione del codice tributo
- circolare n. 14/E

Rimandiamo alla relativa scheda di approfondimento per il funzionamento del tax credit.

Diamo evidenza delle principali indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare di cui sopra.

Sono ammessi al tax credit, anche:
- i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Per quanto riguarda le attività alberghiere, che ricordiamo possono fruire dell'agevolazione a prescindere dal fatturato del precedente periodo di imposta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO (vedi tutti i codici nella scheda di approfondimento).

Per quanto riguarda i contratti di leasing, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito qui in commento, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Al fine della fruizione del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Nel caso in cui locatore e conduttore abbiano pattuito una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.

Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento del canone, i beneficiari devono rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24, viene previsto che questo debba essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzandoil codice tributo “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».