Decreto Rilancio: il Tax Credit sugli affitti

Arcari & Di Dio

Stacks Image 260

Decreto Rilancio: il Tax Credit sugli affitti

In breve
E' un credito di imposta commisurato ai canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

Soggetti ammessi
  • Esercenti attività d’impresa (vedi limitazioni)
  • Esercenti arti e professioni (vedi limitazioni)
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale»)

Settori ammessi
  • industriale
  • commerciale
  • artigianale
  • agricola
  • interesse turistico
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo

Regimi particolari ammessi
  • Soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014
  • Imprenditori e imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa

Limitazioni
  • Divieto di cumulo in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo oggetto del credito di imposta previsto dal DL Cura Italia
  • Il credito non spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente; alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente

Imprese alberghiere
Secondo la Circolare AdE n. 14/E del 6 giugno 2020 ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.
A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
• 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso:
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
• 55.20.10 Villaggi turistici
• 55.20.20 Ostelli della gioventù
• 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
• 55.20.40 Colonie marine e montane
• 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
• 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e
appartamenti o bungalow per vacanze
ii. cottage senza servizi di pulizia
• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Prerequisito
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Leasing
Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E del 6 giugno 2020) i contratti di leasing che consentono la maturazione dell'agevolazione in oggetto sono i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) in quanto, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.
Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Quanto
  • 60% del canone mensile versato per ciascun mese di riferimento, in caso di contratti di locazione, leasing (non di tipo finanziario) e concessione di immobili
  • 30% del canone mensile versato per ciascun mese di riferimento, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività

Utilizzo del credito
  • Utilizzo in compensazione, previo pagamento dei canoni di riferimento
  • utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari

In caso di cessione al locatore
  • utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione
  • compensazione in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione


Per maggiori info
Tel. 063614228 Fax 063614329