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Arcari & Di Dio

Bonus affitti: definiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari

di Leonardo Di Dio
Definiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti di imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia e quello per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio ceduti dai conduttori/utilizzatori.

Questi i codici:

- 6930 - Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020;
- 6931 - Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020.

Ricordiamo che presupposto per la maturazione del credito è il pagamento del canone; è tuttavia possibile fruire del credito anche versando al locatore l'importo del canone al netto del credito d'imposta ceduto.

Ad esempio nell'ipotesi di un canone di locazione di Euro 5.000,00, il conduttore potrebbe versare al locatore l'importo di Euro 2.000,00 e contestualmente cedere al locatore stesso il credito d'imposta di Euro 3.000,00 pari al 60% del canone.

La comunicazione della cessione deve essere effettuata telematicamente dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Una volta perfezionata la cessione, il cessionario potrà utilizzarlo in compensazione, oppure cederlo ulteriormente a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare sempre telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
L'eventuale quota dei crediti d’imposta ceduti non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.


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Vedi la circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2020
Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020