Istruzioni operative per l’erogazione del premio di Euro 100 da parte dei datori di lavoro
02/04/20 00:14 Categorie:Misure di sostegno economico
Con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite Mod. F24, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia).
Tale disposizione ha previsto un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari ad Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, a favore dei lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ad Euro 40.000.
I datori di lavoro riconoscono detto premio, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 è “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.