Speciale novità fiscali legate all'emergenza sanitaria

Arcari & Di Dio

DL Cura Italia - Liquidità alle imprese

Aggiornamento delle principali FAQ sul tema pubblicate dal MEF ed aggiornate al 2 aprile 2020

Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Fac-simile di domanda

Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo?
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ma non ancora pagate?
Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.

Sono previste misure di liquidità immediata per le partite Iva?
Sì, l’art. 49 comma K del decreto prevede l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) e i professionisti, con accesso senza alcuna valutazione da parte del Fondo; misura che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cd importo ridotto).

Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?
Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa alla Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scarica qui la nuova modulistica pubblicata dal MEF