Indennità 600 euro per collaboratori di ASD e SSD: si parte oggi alle 14:00
07/04/20 08:29 Categorie:Indennità 600 euro
di Leonardo Di Dio
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi di ASD e SSD.
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi di ASD e SSD.
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.
È espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
- doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020;
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La procedura prevede tre fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da oggi 7 aprile sul sito di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
- caricare sul proprio computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
- avere a disposizione i propri dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
- disporre dei dati relativi alla propria collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
- accertarsi che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
- verificare, se la collaborazione è con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
- verificare, se la collaborazione è con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.
Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
Scarica qui le FAQ pubblicate da Sport e Salute aggiornate al 6 aprile 2020.