Indennità di 600 euro anche ai giovani professionisti iscritti alle Casse nel 2019 o nei primi mesi del 2020
24/04/20 07:11 Categorie:Indennità 600 euro | Misure di sostegno economico
di Leonardo Di Dio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l'indennità di 600 euro spetta anche ai giovani professionisti che si sono iscritti alle Casse di Previdenza degli Ordini Professionali nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020 e che, pertanto, nel periodo di imposta 2018 non hanno conseguito un reddito di natura professionale.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l'indennità di 600 euro spetta anche ai giovani professionisti che si sono iscritti alle Casse di Previdenza degli Ordini Professionali nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020 e che, pertanto, nel periodo di imposta 2018 non hanno conseguito un reddito di natura professionale.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2020.
Questo il testo ufficiale (Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
"Ai fini dell'accesso all'indennità di cui all'art. 44 del d.l. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2018 – introdotto con Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 – esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?
No. Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (art. 1, comma 2) riconosce l'indennità di 600 Euro a coloro che: a) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; b) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto).
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità è rappresentato, dunque, dal "reddito complessivo" percepito per l'anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione. Ne consegue che l'indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020."