Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
In breve
Entro il prossimo 30 giugno è possibile rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2020 versando un'imposta sostitutiva
** ATTENZIONE **
Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di rivalutare anche il costo di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1 luglio 2020
(vedi la scheda di approfondimento)
Termine
30 giugno 2020
Cosa rivalutare
- Partecipazioni non quotate, qualificate e non qualificate (quote s.r.l., s.a.s., s.n.c.)
- Terreni edificabili ed agricoli
Requisiti
Possesso della partecipazione o del terreno alla data del 1 gennaio 2020
Chi può rivalutare
- persone fisiche non in regime di impresa (anche non residenti);
- società semplici;
- enti non commerciali.
Cosa occorre
- Relazione di stima giurata entro il 30 giugno 2020
- Versamento dell'imposta o della prima rata entro il 30 giugno 2020
Quanto costa
L'imposta sostitutiva è pari all'11% del valore risultante dalla perizia, eventualmente scomputando quanto già versato in relazione a precedenti rivalutazioni.
E' possibile versare l'imposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in tre rate annuali scadenti il 30 giugno 2020, 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022 (sulle rate successive sono dovuti gli interessi del 3%)
E' possibile versare l'imposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in tre rate annuali scadenti il 30 giugno 2020, 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022 (sulle rate successive sono dovuti gli interessi del 3%)
Quando conviene
Sicuramente nel caso in cui il possessore delle partecipazioni o del terreno ha intenzione nel breve termine di vendere o addirittura si è già impegnato a farlo sottoscrivendo un contratto preliminare.
Considerando il risparmio rispetto alla tassazione ordinaria, vi potrebbe essere interesse a rivalutare il costo di acquisto anche in prospettiva a medio/lungo termine.
Vi può essere convenienza a rivalutare il costo delle partecipazioni anche nell'ipotesi in cui il proprietario intenda donarle ovvero conferirle in trust, in quanto il donatario, o il trustee nel caso di trust, subentra nel valore rideterminato.
Non si trasferisce invece il valore rideterminato in caso di successione a causa di morte.
Considerando il risparmio rispetto alla tassazione ordinaria, vi potrebbe essere interesse a rivalutare il costo di acquisto anche in prospettiva a medio/lungo termine.
Vi può essere convenienza a rivalutare il costo delle partecipazioni anche nell'ipotesi in cui il proprietario intenda donarle ovvero conferirle in trust, in quanto il donatario, o il trustee nel caso di trust, subentra nel valore rideterminato.
Non si trasferisce invece il valore rideterminato in caso di successione a causa di morte.
Un esempio
Partecipazione in srl acquistata (ovvero sottoscritta in sede di costituzione) al costo di Euro 10.000.
La partecipazione viene venduta successivamente al 1 gennaio 2020 al prezzo di Euro 100.000.
In assenza di rivalutazione l'imposizione è pari al 26% della plusvalenza di Euro 90.000, ovvero Euro 23.400.
In caso di rivalutazione ad Euro 100.000, l'imposta sostitutiva versata in unica soluzione o in tre rate ammonta complessivamente ad Euro 11.000 e non sono dovute altre imposte in quanto non vi è plusvalenza.
Il risparmio è evidente ed ammonta ad Euro 12.400.
La partecipazione viene venduta successivamente al 1 gennaio 2020 al prezzo di Euro 100.000.
In assenza di rivalutazione l'imposizione è pari al 26% della plusvalenza di Euro 90.000, ovvero Euro 23.400.
In caso di rivalutazione ad Euro 100.000, l'imposta sostitutiva versata in unica soluzione o in tre rate ammonta complessivamente ad Euro 11.000 e non sono dovute altre imposte in quanto non vi è plusvalenza.
Il risparmio è evidente ed ammonta ad Euro 12.400.
Per maggiori info
Tel. 063614228 Fax 063614329