Novità Decreto Rilancio: la rivalutazione del costo di partecipazioni e terreni

Arcari & Di Dio

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Novità Decreto Rilancio: Ulteriore possibilità di rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni

In breve
Entro il prossimo 30 settembre è possibile rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1 luglio 2020 versando un'imposta sostitutiva

La novità
La Legge di Bilancio 2020 già prevede per l'anno 2020 la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni possedute al 1 gennaio 2020 (vedi scheda di approfondimento).
Il Decreto Rilancio non incide su questa possibilità di rivalutazione, ma offre una seconda opportunità ai contribuenti modificando sia il periodo di riferimento (1 luglio 2020 in luogo del 1 gennaio 2020) sia il termine entro cui perfezionare l'operazione (30 settembre 2020 in luogo del 30 giugno 2020).
Questa duplice possibilità consente di svolgere alcune considerazioni:
- chi già possedeva il bene da rivalutare al 1 gennaio 2020, e lo possederà ancora al 1 luglio 2020, ed aveva l'aspettativa di smobilizzo senza termini contrattuali vincolanti entro il 30 giugno 2020, potrà beneficiare dei più ampi termini per perfezionare l'operazione;
- nulla cambierà per chi, già possedendo il bene al 1 gennaio 2020, lo ha venduto o lo rivenderà entro il 30 giugno 2020;
- la vera novità sarà per chi ha invece acquisito il bene dal 2 gennaio 2020 in poi, che in precedenza era escluso dalla rivalutazione e, ancor di più, per i terreni ancora da acquistare o le quote di partecipazione di società ancora da costituire alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, purché ciò avvenga entro il 30 giugno 2020.

Termine
30 settembre 2020

Cosa rivalutare
  • Partecipazioni non quotate, qualificate e non qualificate (quote s.r.l., s.a.s., s.n.c.)
  • Terreni edificabili ed agricoli

Requisiti
Possesso della partecipazione o del terreno alla data del 1 luglio 2020

Chi può rivalutare
  • persone fisiche non in regime di impresa (anche non residenti);
  • società semplici;
  • enti non commerciali.

Cosa occorre
  • Relazione di stima giurata entro il 30 settembre 2020
  • Versamento dell'imposta o della prima rata entro il 30 settembre 2020

Quanto costa
L'imposta sostitutiva è pari all'11% del valore risultante dalla perizia, eventualmente scomputando quanto già versato in relazione a precedenti rivalutazioni.
E' possibile versare l'imposta in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero in tre rate annuali scadenti il 30 settembre 2020, 30 settembre 2021 e 30 settembre 2022 (sulle rate successive sono dovuti gli interessi del 3%)

Quando conviene
Sicuramente nel caso in cui il possessore delle partecipazioni o del terreno ha intenzione nel breve termine di vendere o addirittura si è già impegnato a farlo sottoscrivendo un contratto preliminare.
Considerando il risparmio rispetto alla tassazione ordinaria, vi potrebbe essere interesse a rivalutare il costo di acquisto anche in prospettiva a medio/lungo termine.
Vi può essere convenienza a rivalutare il costo delle partecipazioni anche nell'ipotesi in cui il proprietario intenda donarle ovvero conferirle in trust, in quanto il donatario, o il trustee nel caso di trust, subentra nel valore rideterminato.
Non si trasferisce invece il valore rideterminato in caso di successione a causa di morte.

Un esempio
Partecipazione in srl acquistata (ovvero sottoscritta in sede di costituzione) al costo di Euro 10.000.
La partecipazione viene venduta successivamente al 1 luglio 2020 al prezzo di Euro 100.000.
In assenza di rivalutazione l'imposizione è pari al 26% della plusvalenza di Euro 90.000, ovvero Euro 23.400.
In caso di rivalutazione ad Euro 100.000, l'imposta sostitutiva versata in unica soluzione o in tre rate ammonta complessivamente ad Euro 11.000 e non sono dovute altre imposte in quanto non vi è plusvalenza.
Il risparmio è evidente ed ammonta ad Euro 12.400.


Note
La rivalutazione oggetto della presente scheda è stata prevista dal Decreto Rilancio.
Analoghe previsioni sono


Per maggiori info
Tel. 063614228 Fax 063614329